Ipnosi e Ipnosi Regressiva, la giungla italiana! Un vademecum per conoscere chi può praticare questa professione in sicurezza

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di Enrico Baccarini© – Un pericolo sottile, un rischio incombente, lontano da qualsiasi dogmatismo scientifico le due definizioni iniziali costituiscono il pericolo più grande per coloro che, non conoscendo i limiti e le specificità dell’Ipnosi si affidano a pseudo-terapeuti del tutto ignari delle tecniche e dei metodi per poter svolgere questa professione e ancor più non abilitati a svolgerla. Nel nostro ‘Bel Paese’ sono molti i casi in cui soggetti inconsapevoli dei rischi dell’ipnosi hanno subito danni, scompensi e plagi da parte di professionisti pseudo-qualificati o individui sedicenti ipnologi.

I praticanti selvaggi dell’ipnosi tentano spesso di eludere la Legge affermando che questa tecnica (l’ipnosi e l’ipnosi regressiva) siano innocue e non possano condizionare o eliminare in alcun modo la coscienza di un soggetto mantenendone il libro arbitrio e la volontà.

Tali affermazioni non corrispondono assolutamente alla realtà dei fatti!!!!!

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Albert von Keller – Hypnose bei Schrenck-Notzing – ca. 1885

Le due tecniche citate, nelle mani sbagliate, possono diventare uno strumento altamente pericoloso e condurre il soggetto ipnotizzato ad una perdita dello stato di coscienza nonché della volontà così come ampiamente documentato dalla letteratura scientifica. un ulteriore elemento di rischio è riscontrabile laddove nei soggetti psicotici vittime di repentini scompensi dell’umore, e su pazienti con disturbi di personalità, l’ipnosi può essere assolutamente controindicata e altamente nociva.

Ci siamo riferiti alla più importante associazione italiana in materia l’A.I.I.Re., Associazione Italiana Ipnosi Regressiva, per stilare una breve rassegna di punti cardine da cui non transigere nel caso si voglia usufruire di questa tecnica non dimenticando mai che un terapeuta professionista abilitato a praticarla potrà magari non risolvere totalmente i nostri problemi ma certamente saprà migliorare in via generale il nostro stato di benessere producendo risultati anche del tutto inaspettati!

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IPNOSI REGRESSIVA, IPNOSI E LEGISLAZIONE IN ITALIA

Trasmetto  a lei,  dott. Bona presidente dell’AIIRe un primo esito della ricerca condotta in merito alla possibilità di praticare l’ipnosi nello Stato italiano“. Così mi scrive l’avvocato responsabile dello STUDIO LEGALE DELL’AIIRe.

L’avvocato informa:

Chi può praticare l’ipnosi  e l’ipnosi regressiva in Italia:
“Innanzitutto l’art. 728 del codice penale (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui) afferma che: “Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo,o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà,è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da Euro 30,00 a 516,00. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.”. Riguardo a questa prima disposizione normativa occorre fare due puntualizzazioni di estrema rilevanza:

  1. La punizione è prevista se “dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona”, cioè: per potersi configurare la fattispecie di reato è necessario che il pericolo per l’incolumità della persona deve essere concreto e reale, inoltre deve riguardare l’integrità fisica o psichica, o la vita stessa;
  2. La fattispecie di reato non si configura qualora lo stato di ipnosi è indotto a scopo scientifico o di cura: a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “per fruire dell’esimente di cui al 2° co. Occorre l’abilitazione all’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica ed essere iscritti nel relativo albo”.

Cosa accade a chi disconosce l’articolo 728 del codice penale

Accade frequentemente che un paziente denunci un praticante senza titolo per esercizio abusivo della professione. Non ve ne parlo per creare del terrorismo, ma per avvisare gli impavidi di possibili gravi problemi giudico-penali. Se il “paziente” si sente danneggiato puo’ con una denuncia creare gravi problemi a chi si avventura nella pratica  utilizzando l’ipnosi senza titoli riconosciuti di medico o psicoterapeuta. Vi lascio un link che dimostra la concreta pericolosità di un esercizio abusivo professionale. Fatelo leggere ai responsabili delle tante scuole di ipnosi che diplomano tutti garantendo loro un titolo. Cliccate QUI.

Per quanto concerne la possibilità di un medico straniero di esercitare l’ipnosi in Italia l’avv. dell’AIIRe risponde:

“Alla luce di quanto detto sembra ovvio che qualunque medico non abbia i requisiti necessari per poter praticare l’ipnosi in Italia e non sia iscritto nell’anagrafe della Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) incorre in un reato penale.  Ciò significa che,  pur essendo il medico straniero riconosciuto nel suo paese d’origine, per esercitare in Italia deve ottenere il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio della professione in Italia, come richiesto dal D.P.R. 31/8/1999 n. 394, in particolare agli articoli 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all’esercizio delle professioni) e 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie).


Aggravanti per il medico straniero non riconosciuto che pratica abusivamente in Italia

“Il medico straniero che dovesse venire in Italia e praticare l’ipnosi se non riconosciuto  incorrerebbe anche in un ulteriore reato previsto dall’art. 348 c.p.:Abusivo esercizio di una professione “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.”. A tal proposito sempre la Corte di Cassazione ha chiarito espressamente che : “è tale chi è sfornito del titolo richiesto (laurea, diploma) o non ha adempiuto alle formalità prescritte come condizione per l’esercizio della professione (es. iscrizione all’albo) o ne è stato sospeso o interdetto”.
Più recentemente, inoltre, la Corte di Cassazione nella Sentenza del 6 settembre 2007, n. 34200 ha chiarito che non ha importanza ai fini della configurabilità del reato che il paziente sia più o meno cosciente della carenza del titolo abilitativo”.

Aggravanti per chi pratica l’ipnosi non essendo professionalmente formato:

“A ciò si aggiunga che la pratica dell’ipnosi da parte di un soggetto non professionalmente formato e qualificato, non procura semplicemente il pericolo di un danno all’integrità ma può aver già procurato danni reali, concreti, attuali e tanto gravi quanto più sono di difficile risoluzione. Qualora si rinvenissero casi di questo tipo si andrebbe a configurare una ulteriore fattispecie di reato di cui all’art. 582 c.p. Lesione personale “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.”, con l’aggravante di cui all’ art. 583 c.p. Circostanze aggravanti “La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1)      se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni”.

Corsi  che garantiscono l’abilitazione professionale in ipnosi a soggetti non in possesso di una qualifica di medico iscritto all’albo dei medici chirurghi

Anche coloro che istigano all’esercizio della professione medica e dell’ipnosi persone non qualificate cadono nel reato di “abuso della credulità popolare, previstodall’art. 661 del Codice penale. Moltissime “scuole”, corsi, meeting vengono organizzati con l’intento di abilitare chiunque alla pratica clinica dell’ipnosi e ciò costituisce un reato. Naturalmente docenti e formatori poi si nascondono dietro un dito dicendo che non hanno garantito nessuna pratica terapeutica e che hanno educato gli alunni solo con un approccio culturale. Fate attenzione! Chi promette professioni sanitarie non legali e chi esercita abusivamente una terapia come l’ipnosi può incorrere in una condanna penale.

Cosa accade se lo stato ipnotico viene cammuffato  con un altro nome creativo:

“Relativamente ai vari modi di chiamare lo status del paziente ipnotizzato diversi da “status ipnotico”, bisogna puntualizzare che ciò che rileva ai fini della configurabilità di una fattispecie di reato è la sostanza e non la forma; pertanto se un soggetto è indotto in uno stato di trance ipnotica poco importa che a questo stato, o alla tecnica utilizzata per indurre tale stato, venga attribuito un nome diverso inventato in modo creativo per sfuggire alla  legislazione riguardante l’ipnosi. Tra gli psichiatri è risaputo che chi desidera, o si aspetta, di essere ipnotizzato è più pronto a soccombere ai procedimenti ipnotici. Il soggetto potrebbe anche non conoscere il significato della parola ipnosi, o che cosa si intende con ipnosi. È sufficiente che si aspetti di ricevere un particolare trattamento per rendersi pronto e disponibile al professionista e al procedimento che verrà applicato, ed è pronto ad accettare le indicazioni del professionista e le conseguenze o i risultati di quel trattamento. Si è scoperto che nell’ipnosi autoritaria, in cui il soggetto si assoggetta volontariamente e  più o meno coscientemente al dominio carismatico del professionista, lo stesso soggetto tenderà ad entrare prontamente in stato ipnotico anche se potrebbe non conoscere il nome tecnico del trattamento che sta ricevendo, o il fatto che è, o sta per entrare, in stato ipnotico”.

Conclusioni in concordanza con i colleghi dell’AIIRe per gli Psicologi Psicoterapeuti

Da queste prime informazioni riguardanti la legislazione italiana in materia di ipnosi ed ipnosi regressiva si deduce che per esercitare l’ipnosi e l’ipnosi regressiva occorre  al momento essere medici abilitati. A nostro avviso e concordi con i collegghi psicologi psicoterapeuti dell’AIIRe ciò non ci appare giusto. Riteniamo che uno psicologo psicoterapeuta con una formazione di orientamento clinico-diagnostico possa avviarsi di diritto alla professione di ipnologo che oggi parrebbe a lui preclusa. Visto che al momento la legge italiana è molto drastica, l’AIIRe si propone e propone ai colleghi medici e psicologi psicoterapeuti di interagire  insieme per chiarire ruoli , limiti e competenze della professione di ipnologo. Quindi per l’AIIRe si a medici, ai medici psicoterapeuti, agli psicologi psicoterapeuti, ma un categorico no ai praticanti, agli improvvisati ed a coloro che  esercitano l’ipnosi e l’ipnosi regressiva senza un’ idonea formazione universitaria e senza una corretta supervisione. Siamo a disposizione dei colleghi Psicologi Psicoterapeuti per richiedere al legislatore una modifica della attuale legge 728 che li vede esclusi dalla possibilità di esercitare legalmente l’ipnosi terapeutica in Italia. Per informazioni ai colleghi Psicologi Psicoterapeuti tel. Ufficio Legale Aiire 3279011694.

Perchè pretendiamo questa netta limitazione professionale

Estendendo la qualifica di ipnologo a chiunque, anche a coloro che sono  mancanti di una formazione universitaria di medicina o psicologia clinica, a coloro che vengono abilitati dopo training di pochi giorni e risibili master fine settimanali, espone tutta la categoria dei professionisti dell’ipnosi ad una pesante squalifica. L’ipnosi è uno strumento della psicoterapia, intendendo quest’ultima nella sua accezione prettamente spirituale derivante dalla radice greca psuchè: anima, spirito, soffio vitale. La terapia ipnotica non agisce sulla superficie del Sè, ma nel profondo della coscienza spirituale come una vera chirurgia dell’anima. Si presuppone che il metaforico bisturi venga tenuto in mano da operatore formato, abilitato e reso esperto da una attenta e scrupolosa supervisione.

L’ipnosi regressiva e l’ipnosi possono inibire la COSCIENZA DI VEGLIA e la VOLONTA’ del soggetto

Non è per nulla vero che l’ipnosi e l’ipnosi regressiva tutelano sempre il soggetto dal perdere la propria coscienza e volontà durante il trattamento. Ai gradi più profondi di trance, ed al dodicesino stadio della Scala Stanford è riportata chiaramente in letteratura scientifica la possibilità del  paziente di manifestare  l’amnesia intra e post-ipnotica e cioè di perdere la COSCIENZA  e la VOLONTA’.

Un cavallo di battaglia di chi vorrebbe estendere a tutti l’esercizio dell’ipnosi e dell’ipnosi regressiva è l’innoquità della metodica

Non è assolutamente vero che l’ipnosi è innocua su tutti  i pazienti e occorre una diagnosi preventiva seria attuata da un medico o psicologo psicoterapeuta competente prima di accedere al trattamento, perché occorre escludere i soggetti che non sono idonei all’ipnosi regressiva. Le psicosi, i pazienti affetti da un quadro di depressione maggiore acuta a rischio suicidario , i cardiopatici,  i bambini, i preadolescenti, le donne gravide, le persone  affette da epilessia ed in terapia con farmaci anticonvulsivanti non devono essere, a nostro avviso, trattati. Quali rischi incombono su tali categorie? Un paziente psicotico potrebbe sviluppare una bouffée delirante, cioè scompensarsi con un deragliamento improvviso del normale stato di coscienza. I pazienti depressi con istinti suicidari, potrebbero reagire alla metodologia attuando i loro propositi autolesivi; i bambini e i preadolescenti non posseggono ancora una sufficiente stabilità nell’assetto della loro personalità e l’emozionale impatto dell’ipnosi regressiva potrebbe disorientarli. Ancora, la gravidanza è un tempo di rispetto e di amplificata sensibilità, un periodo ove forti emozioni sono da escludersi. Intendiamo dire che non è opportuno sottoporre donne incinte allaipnosi regressiva per tutela del loro stato. Pensiamo che sia proficuo invece un corretto training ipnotico non regressivo di preparazione al parto. Per quanto riguarda l’induzione in ipnosi regressiva di pazienti portatori di focolai convulsivanti o in terapia con farmaci antiepilettici, crediamo ancora che ci si debba astenere dalle pratiche di ipnosi per non slatentizzare eventuali accessi.

Associazioni accreditate

AIREe


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