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Rapporto del Consiglio d'Europa in materia di sette
Relazione del
Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani
Rapporto a cura di
Adrian Nastase, 13 Aprile 1999
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L'Assemblea ricorda la sua Raccomandazione 1178 (1992) su sette
e nuovi movimenti religiosi, in cui riteneva indesiderabile una
più significativa legislazione in materia di sette, sulla base
del fatto che tale legislazione avrebbe potuto interferire con
la libertà di coscienza e religione garantita dall'Articolo 9
della Convenzione Europea sui Diritti Umani, così come
rappresentare un danno per le religioni tradizionali.
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L'Assemblea
riafferma il suo impegno verso la libertà di coscienza e
religione. Riconosce il pluralismo religioso come naturale
conseguenza della libertà di religione. Ritiene la neutralità
dello Stato come pari protezione dinanzi alla legge a
fondamentale salvaguardia contro ogni forma di discriminazione e
perciò richiede alle autorità statali di astenersi dall'assumere
misure basate su giudizi di valore riguardanti le credenze.
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Nella
Raccomandazione 1178 (1992) raccomandava semplicemente che il
Comitato dei Ministri prendesse provvedimenti per informare ed
educare i giovani e il pubblico in generale e richiedeva che lo
status di ente morale venisse rilasciato a tutte le sette e
nuovi movimenti religiosi che si fossero registrati.
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Dal momento in
cui si è adottata la Raccomandazione, si sono verificati diversi
incidenti seri che hanno spinto l'Assemblea a studiare ancora
una volta il fenomeno.
-
L'Assemblea è
giunta alla conclusione che la definizione di che cosa
costituisca una setta e decidere se si tratti o meno di
religione non sono necessari. Tuttavia esiste una certa
preoccupazione riguardo a gruppi che vengono considerati sette,
qualsiasi sia la descrizione di sé stessi che adottano:
religiosa, esoterica o spirituale e questo deve essere tenuto in
conto.
-
D'altro canto
ritiene essenziale assicurare che le attività di questi gruppi,
siano di natura religiosa, esoterica o spirituale, siano in
linea con i principi delle nostre società democratiche.
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È di primaria
importanza avere informazioni attendibili su questi gruppi che
non siano esclusivamente emanate né dalle sette stesse né da
associazioni fondate per difendere le vittime delle sette e che
esse circolino largamente tra il pubblico generale, emesse da
chi si ritiene abbia avuto la possibilità di essere ascoltato
per l'obiettività di queste informazioni.
-
L'Assemblea
reitera la necessità di includere nel curriculum accademico
informazioni specifiche sulla storia di scuole di pensiero
importanti e sulla religione, in special modo in quello degli
adolescenti.
-
L'Assemblea
attribuisce grande importanza alla protezione dei più
vulnerabili, in modo particolare ai figli di membri di gruppi
religiosi, spirituali o esoterici, in caso di cura di malattie,
stupro, abbandono, indottrinamento a mezzo di plagio e non
iscrizione scolastica, cosa che rende impossibile ai servizi di
assistenza sociale esercitare una sorveglianza.
Pertanto l'Assemblea richiede ai governi degli stati membri:
I.
dove necessario, l'istituzione o il
sostegno di centri indipendenti nazionali o regionali di
informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;
II.
l'inclusione di informazioni sulla storia
di scuole di pensiero importanti e sulla religione nei curriculum
scolastici generali;
III.
l'uso delle normali procedure della legge
penale e civile contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi
di natura religiosa, esoterica o spirituale;
IV.
garantire il fatto che le leggi
sull'obbligo scolastico per i bambini siano applicate rigorosamente
e che le autorità preposte intervengano in caso di non ottemperanza;
V.
dove necessario, incoraggiare
l'istituzione di organizzazioni non-governative per le vittime, o le
famiglie delle vittime, di gruppi religiosi, esoterici o spirituali,
in modo particolare nei paesi dell'Europa centro-orientale;
VI.
incoraggiare un approccio ai nuovi gruppi
religiosi che favorisca comprensione, tolleranza, dialogo e
risoluzione dei conflitti;
VII.
assumere misure ferme contro qualsiasi
azione che sia discriminatoria o che marginalizzi i gruppi
minoritari.
Inoltre, l'Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri:
I.
ove necessario, fornisca azioni specifiche
alla fondazione di centri di informazione su gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale nel paesi dell'Europa centrale e
orientale, e fornisca aiuto a quelle nazioni;
II.
istituisca un Osservatorio Europeo su
gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale per rendere più
facile lo scambio di informazioni tra centri nazionali.
Relazione
del Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani.
Rapporto a cura di Adrian Nastase, 13 Aprile 1999.
Il 22 Giugno dello stesso anno il presente documento è stata
adottato all'unanimità dal Consiglio d'Europa.
SOMMARIO
Qualunque siano le credenze mantenute da certi gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale, si dovrebbero prendere in
considerazione soltanto le attività svolte in nome di queste
credenze.
La libertà di religione e coscienza è garantita dall'Articolo 9
della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Tuttavia le attività di
gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica devono mantenersi
in linea con i principi delle nostre società democratiche.
L'informazione deve essere di primaria importanza, e deve essere
rivolta in particolare agli adolescenti all'interno del curriculum
scolastico. Un'altra priorità è la protezione dei membri più
vulnerabili della società, in particolare i figli dei seguaci di
gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica.
Si raccomanda pertanto di sostenere la creazione di centri e
organizzazioni non-governative a carattere nazionale o regionale per
le vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi,
esoterici o spirituali. Infine si richiede la creazione di un
Osservatorio Europeo per rendere più semplice lo scambio di
informazioni tra i centri nazionali.
I. BOZZA DELLA RACCOMANDAZIONE
1. L'Assembrea ricorda la sua Raccomandazione 1178 (1992) su sette e
nuovi movimenti religiosi, in cui riteneva indesiderabile una più
significativa legislazione in materia di sette, sulla base del fatto
che tale legislazione avrebbe potuto interferire con la libertà di
coscienza e religione garantita dall'Articolo 9 della Convenzione
Europea sui Diritti Umani, così come rappresentare un danno per le
religioni tradizionali.
2. L'Assembrea riafferma il suo impegno verso la libertà di
coscienza e religione. Riconosce il pluralismo religioso come
naturale conseguenza della libertà di religione. Ritiene la
neutralità dello Stato come pari protezione dinanzi alla legge a
fondamentale salvaguardia contro ogni forma di discriminazione, e
perciò richiede alle autorità statali di astenersi dall'assumere
misure basate su giudizi di valore riguardanti le credenze.
3. Nella Raccomandazione 1178 (1992) raccomandava semplicemente che
il Comitato dei Ministri prendesse provvedimenti per informare ed
educare i giovani e il pubblico in generale, e richiedeva che lo
status di ente morale venisse rilasciato a tutte le sette e nuovi
movimenti religiosi che si fossero registrati.
4. Dal momento in cui si è adottata la Raccomandazione, si sono
verificati diversi incidenti seri che hanno spinto l'Assemblea a
studiare ancora una volta il fenomeno.
5. L'Assemblea è giunta alla conclusione che la definizione di che
cosa costituisca una setta e decidere se si tratti o meno di
religione non sono necessari. Tuttavia esiste una certa
preoccupazione riguardo a gruppi che vengono considerati sette,
qualsiasi sia la descrizione di sé stessi che adottano: religiosa,
esoterica o spirituale, e questo deve essere tenuto in conto.
6. D'altro canto ritiene essenziale assicurare che le attività di
questi gruppi, siano di natura religiosa, esoterica o spirituale,
siano in linea con i principi delle nostre società democratiche.
7. È di primaria importanza avere informazioni attendibili su questi
gruppi che non siano esclusivamente emanate né dalle sette stesse
[**] né da associazioni fondate per difendere le vittime delle
sette, e che esse circolino largamente tra il pubblico generale,
emesse da chi si ritiene abbia avuto la possibilità di essere
ascoltato per l'obiettività di queste informazioni.
8. L'Assemblea reitera la necessità di includere nel curriculum
accademico informazioni specifiche sulla storia di scuole di
pensiero importanti e sulla religione, in special modo in quello
degli adolescenti.
9. L'Assemblea attribuisce grande importanza alla protezione dei più
vulnerabili, in modo particolare ai figli di membri di gruppi
religiosi, spirituali o esoterici, in caso di cura di malattie,
stupro, abbandono, indottrinamento a mezzo di plagio e non
iscrizione scolastica, cosa che rende impossibile ai servizi di
assistenza sociale esercitare una sorveglianza.
Pertanto l'Assemblea richiede ai governi degli stati membri:
I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri
indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi di
natura religiosa, esoterica o spirituale;
II. l'inclusione di informazioni sulla storia di scuole di pensiero
importanti e sulla religione nei curriculum scolastici generali;
III. l'uso delle normali procedure della legge penale e civile
contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale;
IV. dove necessario, incoraggiare l'istituzione di organizzazioni
non-governative per le vittime, o le famiglie delle vittime, di
gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in modo particolare nei
paesi dell'Europa centro-orientale;
V. incoraggiare un approccio ai nuovi gruppi religiosi che favorisca
comprensione, tolleranza dialogo e risoluzione dei conflitti;
VI. prendere misure ferme contro qualsiasi azione che sia
discriminatoria o che marginalizzi i gruppi minoritari.
Inoltre, l'Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri:
I. dove necessario, fornisca azioni specifiche alla fondazione di
centri di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o
spirituale nel paesi dell'Europa centrale e orientale, e fornisca
aiuto a quelle nazioni;
II. istituisca un Osservatorio Europeo su gruppi di natura religiosa,
esoterica o spirituale per rendere più facile lo scambio di
informazioni tra centri nazionali.
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II. MEMORANDUM ESPLICATIVO DEL SIG. NASTASE
A. Introduzione
1. Perché scrivere un rapporto sulle attività illegali di gruppi di
natura religiosa, esoterica o spirituale solo sei anni dopo
l'adozione, da parte dell'Assemblea, della Raccomandazione 1178
(1992) su sette e nuovi movimenti religiosi?
La sostanza della Raccomandazione, che è stata usata e citata dalla
maggioranza di rapporti nazionali sulle sette, è ancora rilevante e
sarebbe auspicabile che i governi membri la rendessero effettiva.
Tuttavia esistono due ragioni importanti per le quali l'Assemblea
sta riesaminando questo fenomeno. La prima è che il numero di
persone che entrano nelle sette sta salendo costantemente (del 60%
in Francia tra il 1982, data del rapporto Vivien, e il 1995, data
del rapporto Guyard), a dispetto delle informazioni fornite sulle
attività di certe sette - in particolare seri disordini per la legge
e l'ordine (le carneficine causate dall'Ordine del Tempio Solare e
dalla setta giapponese Aum, e il fatto che membri di setta siano
stati ritenuti colpevoli di stupri, truffa ecc.), o l'accusa di
intolleranza religiosa e razzismo portate contro il governo tedesco
dalla Chiesa di Scientology (vedere ad esempio il rapporto stilato
dal Landesamt für Verfassungsschutz of Baden-Württemberg,
"Scientology - ein Fall für den Verfassungsschutz"). La seconda
ragione è la costituzione di sette nei paesi dell'Europa centrale e
orientale, dove il corollario della riscoperta della libertà ha
visto l'emergere di una grande numero di gruppi che proponevano
spiritualità, esoterismo o religione a individui a cui a lungo ne
era stato negato l'accesso.
B. Lavoro su cui si basa questo rapporto
1. Innanzitutto il presente rapporto tiene conto del rapporto di Sir
John Hunt (Doc. 6535) le cui conclusioni sono ancora interamente
valide e che portarono alla Raccomandazione 1178 (1992). Tuttavia,
alla luce degli sviluppi avvenuti nel frattempo, certi punti
necessitano di essere chiariti e altri studiati in maggior dettaglio.
2. Questo rapporto inoltre si basa sulla relazione del consulente
Sig. Francois Bellanger [si veda doc. AS/Jur (1998) 5] in allegato
ed è parte essenziale di questo documento.
3. È inoltre basato sulle informazioni fornite all'udienza tenuta a
Parigi l'8 aprile 1997 dal Sotto-Comitato sui Diritti Umani, in
collaborazione con l'Associazione Europea degli ex-Parlamentari
degli Stati membri del Consiglio d'Europa [si veda doc. AS/Jur/DH
(1997) 2].
4. A seguito di questa udienza, che ha dato l'opportunità ad un
certo numero di parlamentari presenti di divenire consapevoli delle
realtà proposte da certi gruppi, il comitato è stato istruito a
preparare un rapporto e mi ha delegato come relatore il 13 giugno
1997. Perciò la realizzazione finale di questo rapporto ci ha preso
due anni, ed è stato oggetto di molte discussioni estremamente
interessanti all'interno del Comitato per gli Affari Legali e i
Diritti Umani. Tutti i membri del Comitato sono stati invitati ad
avanzare proposte di emendamento, e si è tenuto conto praticamente
di tutte.
5. Si è tenuto conto dei seguenti rapporti parlamentari nazionali:
Rapporto dell'Assemblea Nazionale Francese (Rapporto Guyard) del
1995, rapporto del Comitato di Inchiesta Parlamentare Belga
intitolato "Sette in Belgio" dell'aprile 1997 (Relatori: Sigg.
Duquesne e Willems), rapporto del Bundestag tedesco del luglio 1997,
così come della revisione sugli eccessi delle sette del gruppo di
esperti di Ginevra del febbraio 1997. Infine il relatore ha avuto a
sua disposizione la bozza del rapporto del Parlamento Europeo sul
soggetto, ed ha avuto uno scambio di vedute con il relatore del
Parlamento, Sig.ra Berger. Si noti che il Parlamento Europeo ha già
dedicato alle sette un precedente rapporto (1) nel 1984 (il Rapporto
Cottrell).
C. Definizione
1. Il primo problema che si pone quando si affronta il problema
delle sette è quello della definizione, dal momento che non esiste
definizione accettata del termine "setta". Tutte le definizioni
suggerite sono state criticate perché erano troppo vaste e
comprendevano necessariamente movimenti che avrebbero dovuto essere
lasciati fuori, o, al contrario, perché erano troppo restrittive ed
escludevano gruppi che sarebbero dovuti essere compresi.
2. Il rischio intrinseco nel raggruppare assieme tutte le sette
deriva principalmente dall'uso generalizzato del termine "setta" per
definire un fenomeno multiforme.
3. Oggigiorno la parola "setta" ha assunto una connotazione
estremamente peggiorativa. Agli occhi del pubblico stigmatizza
movimenti le cui attività sono pericolose sia per i suoi membri che
per la società. Il triplice dramma dell'Ordine del Tempio Solare e
il suicidio collettivo del membri di un gruppo californiano
contribuiscono a rafforzare questo punto di vista e aumentano
l'ansietà o l'intolleranza verso il mondo delle sette.
4. Oggi al mondo esistono decine, forse anche centinaia di gruppi
più o meno grandi con credenze e osservanze di varia natura, che non
sono necessariamente pericolose o pregiudizievoli alla libertà. È
vero che tra questi gruppi ne esistono alcuni che hanno commesso
azioni criminali. Ciononostante l'esistenza di alcuni movimenti
pericolosi non è sufficiente a condannare tutti gli altri.
5. Il primo pericolo che le autorità che desiderano ridurre i rischi
associati alle sette si trovano ad affrontare è la tentazione di
raggruppare assieme gruppi innocui e pericolosi. Un approccio che
raggruppi tutto, pericoloso o no, sarebbe manifestamente
sproporzionato nel contesto di libertà di credenza, se non troppo
restrittivo, oltre che una porta aperta ad ogni abuso se permettesse
a gruppi pericolosi di svolgere le loro attività in modo
incontrollato, sulla stessa base dei gruppi innocui.
6. La seconda insidia che le autorità statali dovrebbero evitare è
fare distinzioni tra sette e religioni (2). Un'immagine perfetta di
questo potenziale rischio, collegato al termine "setta", è
l'atteggiamento di certi gruppi che affermano intolleranza religiosa,
o addirittura razzismo, non appena uno stato progetta contromisure.
Questi gruppi affermano, rapporti di esperti alla mano, di non
essere sette ma, di fatto, religioni e che di conseguenza lo stato
non ha il diritto di agire contro di loro. Se lo stato, messo a
confronto con tali affermazioni, entra nel dibattito nel cercare di
dimostrare che il gruppo in questione non è una religione fallisce
nel suo compito di neutralità e partecipa direttamente alla
controversia spirituale o religiosa. [***]
7. Le autorità statali possono facilmente evitare questi due
pericoli, a patto che siano prudenti nell'uso del vocabolario e
nella scelta di azioni da intraprendere il relazione ai
comportamenti di tali gruppi.
8. Naturalmente è chiaro che per le autorità dello stato l'uso del
termine "setta" è una grossa tentazione, visto che è facilmente
comprensibile da tutti. Tuttavia le autorità statali vengono
consigliate a rinunciare all'uso di tale termine, dal momento che
non ne esiste definizione legale (3) e ha una connotazione
peggiorativa eccessiva. Al giorno d'oggi agli occhi del pubblico una
setta è estremamente cattiva o pericolosa. Esistono tre possibili
modi per evitare l'uso del termine "setta".
9. Primariamente la definizione come setta può essere eliminata
classificando tutti questi gruppi come religioni. Ciononostante,
secondo noi, questo approccio sarebbe fuorviante perché
eccessivamente restrittivo, essendo il mondo delle sette così
variegato. Un gruppo basato su dottrina esoterica non è
necessariamente una religione fondata, in teoria, sulla relazione
tra gli individui e un essere o forza supremi.
10. Secondariamente, lo stato potrebbe accettare l'adozione della
linea suggerita da certi gruppi, e distinguere tra religioni - per
definizione buone - e sette - necessariamente pericolose - o anche
tra sette buone e cattive. Di nuovo pensiamo che questo approccio
non sia accettabile. Secondo l'Articolo 9 dell'ECHR, agli stati
viene proibito distinguere tra diversi credi e creare una scala di
credi che è, secondo noi, inaccettabile. Il semplice operare tale
distinzione costituirebbe una violazione di dimensioni
sproporzionate all'Articolo 9 dell'ECHR, visto che la base
fondamentale di questa libertà è l'assenza di distinzioni tra credi,
il che spiega il dovere dello stato a mantenersi neutrale.
11. Inoltre questo tipo di approccio è pericoloso perché in caso di
disputa il dibattito non si incentrerebbe sulle attività del gruppo
in oggetto, ma sulla natura del loro credo. Il primo strumento di
difesa di alcuni gruppi è cercare di dimostrare che il loro credo
costituisce una religione, in modo da poter poi affermare di agire
in accordo con esso anche se ciò implica la commissione di
illegalità. In questo caso, se le autorità dello stato accettano di
entrare in una discussione ideologica sono obbligati a determinare
la classificazione del credo in oggetto, e si troveranno in una
situazione inestricabile. O accettano che il credo in oggetto non
sia una religione, e quindi vengono accusate di violare la libertà
religiosa e di perseguitare il gruppo relativo oppure, in
alternativa, reputano che le credenze del gruppo costituiscano
effettivamente una religione, e in questo modo si abusa del
riconoscimento dello stato per giustificare tutte le azioni, anche
quelle illegali. In entrambi i casi le autorità dello stato entrano
in una controversia e quindi falliscono il loro compito di osservare
la neutralità, come da Articolo 9 dell'ECHR. Questo tipo di
dibattito è perciò una trappola in cui alcuni gruppi
sistematicamente cercano di attrarre le autorità, e queste ultime
devono sforzarsi di evitarla.
12. In realtà il solo modo per evitare questa trappola è astenersi
da ogni genere di classificazione sulle credenze, sia credi
non-religiosi che religiosi. Questo ci porta alla terza e finale
possibile linea che, secondo noi, è l'unica accettabile.
13. Ci permette di evitare le insidie sopra sottolineate adottando
un approccio più descrittivo al mondo delle sette, concentrandosi
non sulla classificazione delle credenze, ma sulle azioni commesse
in nome o sotto la copertura del credo.
14. Pertanto possiamo riferirci a gruppi di natura "religiosa,
spirituale o esoterica". In questo modo le varie sfaccettature delle
credenze vengono raggruppate in una formula generale di per sé non
negativa.
D. Libertà di pensiero, coscienza e religione
1. La maggioranza di gruppi religiosi, esoterici o spirituali
affermano il diritto alla libertà di religione, e si descrivono come
religioni. Sebbene non esista una definizione accettata di
religione, la libertà religiosa viene garantita e salvaguardata in
particolare dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti
Umani.
2. Determinare se gruppi religioni, esoterici o spirituali siano o
meno religioni non è un problema. Libertà di pensiero, coscienza e
religione sono diritti garantiti ad ogni essere umano, e questi
diritti non possono essere ristretti in altro modo che per ragioni
stabilite nel secondo paragrafo dell'Articolo 9 della Convenzione:
3. "La libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo deve essere assoggettata alle sole limitazioni prescritte
dalla legge e sono necessarie, un uno stato democratico,
nell'interesse della sicurezza pubblica, per la protezione
dell'ordine pubblico, della salute o della morale, o per la
protezione dei diritti e delle libertà altrui."
4. Il Tribunale Europeo sui Diritti Umani ha giudicato diversi casi
relativi a tali restrizioni.
5. Contrariamente alle affermazioni di alcuni gruppi, che vorrebbero
godere di totale libertà di azione sotto la copertura della loro
fede, come tutte le libertà individuali anche la libertà religiosa
non è illimitata (si veda l'Articolo 9 § 2 dell'ECHR sipra citato.)
6. Il Tribunale Europeo sui Diritti Umani ha dato giudizi su questa
nozione in un caso relativo ai Testimoni di Geova. In Grecia, a
seguito di una denuncia, due membri dei Testimoni di Geova sono
stati condannati per proselitismo. Il caso è stato deferito al
Tribunale Europeo sui Diritti Umani che, seguendo il rapporto della
Commissione, ha considerato che questa condanna violava l'Articolo 9
dell'ECHR perché la proibizione a fare opera di proselitismo in
questo caso specifico non era una misura necessaria in una società
democratica, all'interno del significato dell'Articolo 9, paragrafo
2° dell'ECHR (4). Tuttavia il Tribunale ha accettato che il
proselitismo scorretto dovrebbe essere proibito o limitato, visto
che a volte prende "la forma di attività che offrono profitti
materiali o sociali con l'idea di guadagnare nuovi membri per la
Chiesa, o esercita pressione impropria su persone in stato di
disagio o necessità", e a volte implica addirittura "l'uso della
violenza o del lavaggio del cervello".
7. Nello stesso senso l'Articolo 9, paragrafo 1° dell'ECHR non
sempre garantisce il diritto ad agire in pubblico nel modo dettato
dalle proprie credenze religiose. Perciò il fatto di diffondere idee
religiose contro l'aborto vicino ad una clinica dove si eseguono
aborti non è espressione di credo come definito dall'Articolo 9
paragrafo 1° dell'ECHR (5). Similmente restrizioni ad alcune
manifestazioni pubbliche di libertà religiosa sono ammissibili per
ragioni di pianificazione, a patto che siano in proporzione e
corrispondano ad un legittimo interesse.
8. È altresì ammissibile, all'interno del significato dell'Articolo
9, paragrafo 1° dell'ECHR, richiedere ai motociclisti di indossare
il casco per ragioni di sicurezza, anche se questo significa che
membri praticanti di certe religioni devono togliersi il turbante
(6). Parimenti la Corte Federale Svizzera ha recentemente confermato
il ritiro della licenza di operatività ad una compagnia privata di
sorveglianza sulla base del fatto che i dirigenti della compagnia
avevano giurato fedeltà e obbedienza ad un gruppo le cui idee
sembravano essere manifestamente pericolose (7).
9. Infine dovrebbe essere tenuto presente che la Commissione ha
accettato che possano esistere incompatibilità tra attività
religiosa e il mantenimento di incarichi di servizio civile. Perciò
gli ecclesiastici di una Chiesa nello stato hanno sia obblighi
religiosi che obblighi verso lo stato. Se le esigenze dello stato
entrano in conflitto con le credenze, sono liberi di abbandonare il
loro incarico, come privilegio ecclesiastico della Chiesa. La
Commissione Europea sui Diritti Umani lo considera come "fondamentale
garanzia al diritto della persona alla libertà di pensiero,
coscienza e religione (8)".
10. Il nome del credo in osservanza del quale questa o quella
attività viene svolta è irrilevante al problema che stiamo studiando;
ciò che ci interessa sono quelle attività che in senso stretto
rientrano nelle attività limitate dalla legge.
11. Come affermato nel Rapporto Hunt, non sono solo le sette che
hanno avuto successo ad essere religiose? Al di là della
formulazione che potrebbe sembrare provocatoria, si può osservare
che la società è stata generalmente ostile verso qualsiasi religione
originata attorno ad uno o più individui che predicavano nuove idee,
precisamente a causa di questo atteggiamento innovativo e pertanto
inquietante.
12. Tenendo presente questo, è di conseguenza importante
preoccuparsi di non permettere l'esercizio discriminatorio contro
gruppi le cui idee possano essere oggi ritenute inquietanti o
shoccanti. Solo le azioni commesse in nome di queste idee, se
illegali o anti-democratiche, devono influenzare l'atteggiamento da
tenere al loro riguardo.
E. Proposte avanzate in vari rapporti nazionali e internazionali
1. Il Rapporto Guyard (Francia) propone che:
- venga istituito un osservatorio interministeriale per acquisire
maggiore conoscenza delle sette, e renda il pubblico più consapevole
al riguardo;
- si migliori l'organizzazione per lo studio di gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale in ogni ministero interessato;
- i giovani vengano informati a scuola;
- si dovrebbe organizzare una campagna di informazione pubblica,
usando in particolare i canali televisivi;
- dovrebbe essere estesa e migliorata la formazione professionale di
persone (come per esempio gli impiegati statali) che, nel contesto
del loro lavoro, abbiano a che fare con problemi di gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale.
2. Il comitato parlamentare del rapporto belga propone:
- l'introduzione di nuove misure penali speciali correlate all'abuso
di persone in situazioni di debolezza, e di provocazione attiva al
suicidio;
- l'emendamento delle misure esistenti per la protezione dei giovani
e sullo status delle associazioni;
- il miglioramento della sorveglianza sullo status delle
associazioni no-profit:
- l'istituzione di un osservatorio indipendente.
3. La mozione del Parlamento Europeo per una
Risoluzione sulle sette nell'Unione Europea, avanzata dalla Sig.ra
Bergen, osserva che esiste una preoccupazione crescente sul fatto
che le attività delle sette e pericoli connessi possano aumentare, e
una ricerca Europea a largo raggio per raccogliere dati quantitativi
e inchieste più dettagliate su questi fenomeni appare (perciò)
desiderabile e giustificata; prosegue dicendo che "dal momento che
anche i paesi dell'Europa Centrale ed Orientale affrontano ora in
modo crescente il problema delle sette, queste misure dovrebbero
essere estese anche a loro e dovrebbero essere aiutate nel contesto
del PHARE e del TACIS per affrontare questo tipo di problema in modo
compatibile con i diritti fondamentali."
4. Al Convegno su "Adolescenza - una sfida alla famiglia" tenutosi a
Vienna nel giugno del 1997, i Ministri responsabili degli affari
della famiglia degli stati membri del Consiglio d'Europa hanno
proposto l'istituzione di un centro europeo per il monitoraggio
delle attività delle sette che potrebbero indottrinare
psicologicamente i giovani vulnerabili.
F. Conclusioni
1. Alla luce di quanto sopra, si proporrebbero le seguenti misure -
tutte raccomandate in ogni summenzionato rapporto e la maggior parte
delle quali presenti nella Raccomandazione 1178. Il motivo di fare
raccomandazioni è ora più che mai necessario perché gli Stati si
sono spesso astenuti dall'intraprendere azioni a causa della
preoccupazione di rispettare le libertà fondamentali. In relazione a
questo la Raccomandazione 1178 riteneva che non fosse desiderabile
una legislazione specifica sulle sette, visto che avrebbe potuto
interferire con la libertà di coscienza e la salvaguardia della
religione come da Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti
Umani. Le sette hanno largamente beneficiato di questa tolleranza, e
hanno approfittato della porta lasciata loro aperta. Per usare le
parole dell'esperto, l'atteggiamento delle autorità statali deve
essere da un lato tollerante e dall'altro di vigilanza.
2. Sebbene non esista ancora il problema di patrocinare una
legislazione più significativa, è possibile proporre un certo numero
di misure a protezione dei membri più vulnerabili della società e
rendere possibile, come ultima risorsa, il bandire certi gruppi che
sono conosciuti per ospitare gli esecutori di attività criminali.
I. Prevenzione
- La prevenzione può essere realizzata attraverso la diffusione di
informazioni e una accurata educazione. Si dovrebbero pertanto
istituire centri di informazione nazionale, come già patrocinato
dalla Raccomandazione 1178. Questi centri dovrebbero essere
indipendenti dallo stato. Sarebbero inoltre più efficaci se fossero
coordinati da un Osservatorio Europeo sui gruppi di natura religiosa,
esoterica o spirituale. L'educazione dovrebbe essere indirizzata in
particolare agli adolescenti, e i curriculum scolastici dovrebbero
comprendere informazioni sulla storia delle scuole importanti di
pensiero, con particolare riguardo alla neutralità dello Stato.
- Dovrebbe essere posto l'accento sulla protezione dei bambini con
uno sguardo all'esercitazione di maggior controllo sulle condizioni
di vita e sulla scolarità dei bambini che vivono in comunità. La
frequentazione scolastica è obbligatoria per i bambini di tutti gli
stati membri; tra stato e stato cambia solo il minimo di età in cui
è possibile lasciare la scuola. Dobbiamo quindi assicurare
l'ottemperanza a questo obbligo.
- Dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione di organizzazioni non-governative
che raccolgano e distribuiscano informazioni su gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale, in modo particolare nelle nazioni
dell'Europa Orientale.
II. Limitazioni
- Nel casi in cui bambini non frequentino la scuola, dovrebbero
intervenire i servizi di assistenza sociale.
- Sembra che sia frequente l'abuso della professione medica; questa
pratica deve essere punita.
- Sarebbe necessario riflettere sulle conseguenze legali
dell'indottrinamento dei membri di setta, spesso chiamata
"manipolazione mentale".
- Uno sforzo particolare dovrebbe essere fatto nei paesi dell'Europa
centrale e orientale in cui al momento non esistono ancora centri di
informazione o associazioni per le vittime di gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale. In questi paesi l'informazione e
l'educazione sono ancora più urgentemente necessari.
RACCOMANDAZIONE DEFINITIVA
Al documento riprodotto in precedenza (Punti 1-9), va aggiunto
quanto segue (Punto 10):
10. Pertanto l'Assemblea richiede ai governi degli stati membri:
I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri
indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi di
natura religiosa, esoterica o spirituale;
II. l'inclusione di informazioni sulla storia di scuole di pensiero
importanti e sulla religione nei curriculum scolastici generali;
III. l'uso delle normali procedure della legge penale e civile
contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale;
IV. garantire il fatto che le leggi sull'obbligo scolastico per i
bambini siano applicate rigorosamente e che le autorità preposte
intervengano in caso di non ottemperanza;
V. dove necessario, incoraggiare l'istituzione di organizzazioni
non-governative per le vittime, o le famiglie delle vittime, di
gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in modo particolare nei
paesi dell'Europa centro-orientale;
VI. incoraggiare un approccio ai nuovi gruppi religiosi che
favorisca comprensione, tolleranza, dialogo e risoluzione dei
conflitti;
VII. assumere misure ferme contro qualsiasi azione che sia
discriminatoria o che marginalizzi i gruppi minoritari.
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Riferimenti completi
Titolo del Rapporto: Attività illegali delle sette.
Documento 8373, 13 Aprile 1999.
Comitato estensore del Rapporto: Comitato per gli Affari Legali e i
Diritti Umani
Relatore: Sig. Adrian Nastase, Romania, Gruppo Socialista
Implicazioni finanziarie per l'Assemblea: nessuna.
Riferimento al comitato: Doc. 7826 e Riferimento N. 2192 del 28
Maggio 1997.
Bozza di raccomandazione adottata dal Comitato il 29 Marzo 1999 con
24 voti a favore, 1 voto contrario e 3 astenuti.
Membri del comitato: Sigg. Jansson (Presidente), Bindig, Frunda,
Moeller (Vice-Presidenti), Sig.ra Aguiar, Sigg. Akçali, Arzilli,
Attard Montalto, Bartumeu Cassany (alternato a: Alis Font), Brand,
Bulic, Clerfayt, Columberg, Contestabile, Demetriou,
Dreyfus-Schmidt, Enright, Sig.ra Frimansdóttir (alternato a: Sig.ra
Ragnarsdóttir), Sig. Fyodorov, Sig.ra Gelderblom-Lankhout, Sigg.
Holovaty, Jaskiernia, Jurgens, Sig.ra Karlsson, Sigg. Kelam,
Kelemen, Lord Kirkhill (alternato a: Sig.ra McCafferty), Sig. Kresak
(alternato a: Fico), Sig.ra Krzyzanowska, Sig. Le Guen, Sig.ra
Libane, Sigg. Lintner, Loutfi, Magnusson, Mancina, Sig.ra
Markovic-Dimova, Sigg. Martins, Marty, McNamara (alternato a: Sig.ra
Cryer), Mozetic, Sig.ra Näslund, Sigg. Nastase, Pavlov, Pollo,
Polydoras, Sig.ra Pourtaud, Sigg. Rippinger, Robles Fraga,
Rodeghiero (alternato a: Speroni), Roth, Schwimmer, Shishlov
(alternato a: Sig.ra Pobedinskaya), Simonsen, Solé Tura, Solonari,
Staciokas (alternato a: Dagys), Sungur, Svoboda, Symonenko
(alternato a: Khunov), Tabajdi, Verivakis (alternato a: Liapis),
Vishnyakov (alternato a: Glotov), Vyvadil, Weyts, Sig.ra Wohlwend.
Segretari del comitato: Sig. Plate, Sig.ra Coin e Sig.ra Kleinsorge
Note del relatore
1) Questo rapporto è stato ritirato il 13 luglio 1998.
2) Sull'uso di questa falsa controversia pro o contro le "sette" si
veda in particolare C. ERHEL e R. de la BAUME (ed), Le procès de
l'Eglise de Scientologie, Paris 1997; M. INTROVIGNE e J. GORDON
MELTON (ed), Pour en finir avec les sectes - Le débat sur le rapport
de la Commission parlementaire, Turin, 1997.
3) La definizione tradizionale del termine "setta", secondo il Petit
Larousse 1996, è un "insieme di persone che professa la stessa
dottrina filosofica o religiosa" o "un gruppo religioso chiuso in se
stesso e fondato in opposizione alle pratiche o idee della religioni
prevalenti". Sebbene questa definizione contenga diversi elementi
rilevanti, non include l'intero mondo moderno delle sette: numerosi
movimenti non hanno nulla in comune con le idee religiose
tradizionali e propongono una dottrina sincretica che combina
elementi di varie religioni, oppure sostengono teorie scientifiche o
esoteriche.
4) Sentenza del 25 maggio 1993 nel caso Minos Kokkinakis contro
Grecia, Revue universelle des droits de l'homme, 1993, pp.
251/254-255.
5) DR 1995/80B, pp. 147/150-151, Sig. van den Dungen.
6) DR 1979/14, pp. 234/236, X.
7) ATF non pubblicato del 2 settembre 1997 nel caso U.SA contro
Dipartimento di Giustizia, Polizia e Trasporti del Cantone di
Ginevra.
8) DR 1985/42, pp. 247/268, Borre Arnold Knudsen.
Il testo in lingua originale è accessibile presso:
http://stars.coe.fr/index_f.htm
Note: Traduzione in italiano e trasposizione in formato HTML:
Copyright © 1999 Martini & Harry, Allarme Scientology, 24 Giugno
1999 |